REGOLAMENTO STADIO "P.G. MECCHIA" PORTOGRUARO
PREMESSA:
Ai fini del presente
regolamento valgono le seguenti definizioni: per “Stadio” si intende
l’intera struttura del P.G. MECCHIA, comprese le aree esterne
delimitate da recinzioni fisse o mobili (area di massima sicurezza
- area riservata); per “Club” si intende l’organizzatore
dell’evento e cioè la Società Calcistica Portogruarosummaga SRL; per
“evento” si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale
organizzata dal Club che si svolge nello Stadio; per “spettatore” si
intende il soggetto che accede allo stadio in occasione dell’evento
in base ad un titolo di accesso. Lo stadio P.G. MECCHIA è suddiviso
in due settori, con propri ingressi vie di uscite e parcheggi, per
assicurare la separazione dei sostenitori delle due squadre (settore
ospiti - settore locali). Non è disponibile all’interno dello
stadio un servizio di deposito e custodia degli oggetti, portati al
seguito dagli spettatori e che, per ragioni di sicurezza, non
possano essere introdotti nell’impianto. Presso ciascun settore è
presente un punto di ristoro per il pubblico, che non potrà vendere
o servire bevande alcoliche. La commercializzazione di altre bevande
è consentita solamente in contenitori di plastica leggera, con
esclusione di quelli di vetro, o delle lattine.
NORME GENERALI:
1. Con l’acquisto e l’uso del titolo di accesso in occasione
dell’evento, lo spettatore si impegna a prendere visione del
presente regolamento. Il rispetto del regolamento è condizione
indispensabile per l’accesso e la permanenza nello stadio.
2. Per fare ingresso allo stadio, lo spettatore acconsente ad
essere sottoposto ai controlli di sicurezza delle persona e delle
borse al seguito, secondo le disposizioni e le normative vigenti,
finalizzati a prevenire l’introduzione nell’impianto calcistico di
oggetti pericolosi o vietati e sostanze illecite o proibite. Lo
spettatore che non acconsente ad essere sottoposto a tali
controlli non potrà accedere allo stadio.
3. L’accesso allo stadio ed alle relative aree riservate è
consentito solamente allo spettatore munito di titolo (biglietto
nominativo, abbonamento, accredito), che verrà controllato dal
personale incaricato dal club. Il titolo di accesso è personale e
non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le procedure
indicati dal Club. Il titolo esibito al momento dell’ingresso nello
stadio, dovrà essere conservato dallo spettatore durante l’intera
durata dell’evento ed esibito, in caso di richiesta da parte del
personale incaricato o da parte delle Forze di Polizia.
4. Per accedere allo Stadio è necessario il possesso di un
valido documento di identificazione, che dovrà essere esibito al
personale incaricato della verifica del titolo, per il riscontro
della corrispondenza tra il possessore e l’intestatario.
5. Lo spettatore ha il diritto ed il dovere di occupare solo il
posto indicato nel titolo di accesso (i posti sono numerati
progressivamente). Non potrà spostarsi in altri settori dello
stadio, salvo specifiche indicazioni del club o dell’Autorità di
Pubblica Sicurezza.
6. L’ingresso allo stadio può avvenire solamente attraverso gli
appositi varchi, nei momenti di apertura al pubblico.
7. Lo spettatore che esce dallo stadio nel corso dell’evento
non potrà rientravi.
DIVIETI:
Nel corso dell’evento è assolutamente vietato:
1. Sostare o attardarsi senza ragione in prossimità di
passaggi, uscite, ingressi, vie di accesso e di fuga.
2. Arrampicarsi su recinzioni e strutture dello stadio o
scavalcarle.
3. Usare travestimenti che non permettano di distinguere i
tratti somatici della persona.
4. Accedere all’impianto in evidente stato di ebbrezza alcolica
o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
5. Lanciare oggetti, accendere fuochi, accendere o lanciare
materiali esplodenti o con emissioni di gas o fumo.
6. Danneggiare, distruggere, imbrattare le dotazioni, le
attrezzature, la segnaletica o le pertinenze dell’impianto
sportivo.
7. Porre in essere qualsiasi atto aggressivo o offensivo nei
confronti degli steward e, in generale, del personale incaricato dal
club per l’evento.
8. Indossare pettorine o indumenti di colore o foggia
confondibili con quelli degli Steward.
9. Esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità
agli altri spettatori, tanto da costringerli ad assumere la
posizione eretta per seguire l’evento.
10. Introdurre bevande alcoliche all’interno dello stadio.
11. Introdurre oggetti atti all’offesa della persona o idonei ad
essere lanciati, nonché qualsiasi altro materiale che possa essere
pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica (a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, si evidenzia che è vietata
l’introduzione di: sostanze nocive, materiale infiammabile,
coltelli, utensili vari, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a
gas, razzi, luci laser, bottiglie e contenitori di vetro, lattine,
caschi da motociclista, ombrelli che non siano ritenuti innocui dal
personale addetto ai controlli, biglie, bulloni, aste di bandiera di
tipo rigido,ecc.)
12. Introdurre animali, salvo i cani guida per i non vedenti.
13. Introdurre e/o esporre striscioni o qualsiasi altro materiale
ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non
espressamente autorizzato secondo le disposizioni e normative
vigenti.
14. Introdurre megafoni, tamburi, ed altri strumenti di emissione
sonora.
15. Introdurre attrezzature in grado di registrare e ritrasmettere
le informazioni o i dati dell’evento.
AVVERTENZE e
DISPOSIZIONI DI LEGGE:
Reati penali.
Tra i comportamenti punibili con sanzioni penali e o amministrative
si richiamano quelli indicati nell’articolo 6, 6- bis, 6- ter, 6
quater della Legge 13 dicembre 1989 n° 401 (e successive
modificazioni) e da altre disposizioni legislative in materia di
discriminazione razziale, etnica e religiosa ed, in particolare:
- la violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive;
- il lancio di materiale pericoloso;
- lo scavalcamento e l’ invasione di campo;
- il possesso di artifizi pirotecnici (razzi, bengala, fuochi
artificiali, petardi, ecc.);
- gli atti di violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai
controlli dei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive;
- l’introduzione – esposizione di striscioni e cartelli che
comunque incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce.
- l’ostentazione di simboli o emblemi di gruppi o associazioni che
diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali,
etnici nazionali o religiosi;
- l’effettuazioni di cori volgari e/o razzisti.
L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire
l’ingresso o la permanenza nello stadio a chiunque non rispetti le
norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in
particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da
soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la
separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai
controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o
introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in
violazione delle norme si cui sopra. Inoltre, chiunque sia sorpreso
a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club,
commetta atti criminali nello stadio, nell’area circostante lo
stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo
stadio, in occasione di un evento, potrà essere denunciato
all’Autorità e sarà passibile di divieto si accesso ai luoghi in cui
si svolgono manifestazioni sportive.
Videosorveglianza e trattamento dei dati.
Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione
video delle immagini, posizionato sia all’interno che all’esterno
dell’impianto. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati
presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza
prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di
giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti
e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla
Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. Il trattamento dei
dati personali e delle registrazioni sarà effettuato secondo le
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali
e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, a tal
fine si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali
è la Società Calcio Portogruarosummaga S.r.l. Il club è tenuto a
conservare i dati e i supporti di registrazione fino a 7 (sette)
giorni dell’evento, trascorsi i quali verranno cancellati.
COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA:
-
Mantenere la calma e seguire le indicazioni del più vicino
Steward;
-
Percorre le vie di fuga nel senso indicato, in modo spedito, ma
senza correre;
-
Dare puntuale attuazione alle procedure previste dal piano di
emergenza predisposto dalla Società Calcio Portogruarosummaga;
-
Lasciare libere le vie di esodo e le uscite di sicurezza;
-
Non rientrare nell’area evacuata, fino a quando ciò non sarà
autorizzato dai Vigili del Fuoco.
Il presente Regolamento, approvato dal Gruppo Operativo Sicurezza è
soggetto a possibili variazioni in conseguenza dell’entrata in
vigore di nuove disposizioni amministrative e normative .
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