mercoledì 10 marzo 2010, 04.05
HOME SOCIETA' SQUADRA STAGIONE GIOVANILI PHOTOGALLERY STADIO MECCHIA CONTATTI  
Eastgate Park
Mio Dino il mondo ufficio
Mio Dino Interior Design
Acquista le magliette e
il merchandising ufficiale
del PortogruaroSummaga
[ Entra nello Shop... ]

STADIO MECCHIA | REGOLAMENTO

REGOLAMENTO STADIO "P.G. MECCHIA" PORTOGRUARO
 

PREMESSA:

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: per “Stadio” si intende l’intera struttura del P.G. MECCHIA, comprese le aree esterne delimitate da recinzioni fisse o mobili (area di massima sicurezza  - area riservata); per “Club” si intende l’organizzatore dell’evento e cioè la Società Calcistica Portogruarosummaga SRL; per “evento” si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale organizzata dal Club che si svolge nello Stadio; per “spettatore” si intende il soggetto che accede allo stadio in occasione  dell’evento in base ad un titolo di accesso. Lo stadio P.G. MECCHIA è suddiviso in due settori, con propri ingressi vie di uscite e parcheggi, per assicurare la separazione dei sostenitori delle due squadre (settore ospiti - settore locali). Non è disponibile  all’interno dello stadio un servizio di deposito e custodia degli  oggetti, portati al seguito dagli spettatori e che, per ragioni di sicurezza, non possano essere introdotti nell’impianto. Presso ciascun settore è presente un punto di ristoro per il pubblico, che non  potrà vendere o servire bevande alcoliche. La commercializzazione di altre bevande è consentita solamente in contenitori di plastica leggera, con esclusione di quelli di vetro, o delle lattine. 

NORME GENERALI:

1.      Con l’acquisto e l’uso del titolo di accesso in occasione dell’evento, lo spettatore si impegna  a prendere visione  del presente regolamento. Il rispetto del regolamento è   condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nello stadio.

2.      Per fare ingresso allo stadio, lo spettatore acconsente ad essere sottoposto ai controlli di sicurezza delle persona e delle borse al seguito, secondo le disposizioni e le normative vigenti,   finalizzati a prevenire l’introduzione nell’impianto calcistico di oggetti pericolosi o vietati e sostanze illecite o proibite. Lo  spettatore che non acconsente ad essere sottoposto a tali controlli  non potrà accedere  allo stadio.

3.      L’accesso allo stadio ed alle relative aree riservate è consentito solamente allo spettatore munito di titolo (biglietto nominativo, abbonamento, accredito), che verrà controllato  dal personale incaricato dal club. Il titolo di accesso è personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le procedure indicati dal Club. Il titolo esibito al momento dell’ingresso nello stadio, dovrà essere conservato dallo spettatore durante l’intera durata dell’evento ed esibito, in caso di richiesta da parte del personale incaricato  o da parte delle Forze di Polizia.

4.      Per accedere allo Stadio è necessario  il possesso di un valido documento di identificazione, che dovrà essere esibito al personale incaricato della verifica del titolo, per il riscontro  della corrispondenza tra il possessore e l’intestatario.

5.      Lo spettatore ha il diritto ed il dovere di occupare solo il posto indicato nel titolo di accesso (i posti sono numerati progressivamente). Non potrà spostarsi in altri settori dello stadio, salvo specifiche indicazioni del club o dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

6.      L’ingresso allo stadio può avvenire solamente attraverso gli appositi varchi, nei momenti di apertura al pubblico.

7.      Lo spettatore che esce dallo stadio  nel corso dell’evento non potrà rientravi.

DIVIETI:

Nel corso dell’evento è assolutamente vietato:

1.      Sostare o attardarsi senza ragione in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, vie di accesso e di fuga.

2.      Arrampicarsi su recinzioni e strutture dello stadio o scavalcarle.

3.      Usare travestimenti che non permettano di distinguere i tratti somatici della persona.

4.      Accedere all’impianto in evidente stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

5.      Lanciare oggetti, accendere  fuochi, accendere o lanciare materiali esplodenti o con emissioni di gas o fumo.

6.      Danneggiare, distruggere, imbrattare le  dotazioni, le attrezzature, la segnaletica o le pertinenze  dell’impianto sportivo.

7.      Porre in essere qualsiasi atto aggressivo o offensivo nei confronti degli steward e, in generale, del personale incaricato dal club per l’evento.

8.      Indossare pettorine o indumenti di colore o foggia confondibili con quelli degli Steward.

9.      Esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri spettatori, tanto  da costringerli ad assumere la posizione eretta per seguire l’evento.

10.  Introdurre bevande alcoliche all’interno dello stadio.

11.  Introdurre oggetti atti all’offesa della persona o idonei ad essere  lanciati, nonché qualsiasi altro materiale  che possa essere pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo,  si evidenzia che  è vietata l’introduzione  di: sostanze nocive, materiale infiammabile, coltelli, utensili vari, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi, luci laser, bottiglie e contenitori di vetro,  lattine, caschi da motociclista, ombrelli che non siano ritenuti innocui dal personale addetto ai controlli, biglie, bulloni, aste di bandiera di tipo rigido,ecc.)

12.  Introdurre animali, salvo i cani guida per i non vedenti.

13.  Introdurre e/o esporre striscioni o qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie,  se non espressamente autorizzato secondo le  disposizioni e normative vigenti.

14.  Introdurre megafoni, tamburi, ed altri strumenti di emissione sonora.

15.  Introdurre attrezzature in grado di registrare e ritrasmettere le informazioni o i dati dell’evento.

AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE:

Reati penali.

Tra i comportamenti punibili con sanzioni  penali e o amministrative si richiamano quelli  indicati nell’articolo 6, 6- bis,  6- ter, 6 quater  della Legge 13 dicembre 1989 n° 401 (e successive modificazioni) e da altre disposizioni legislative in materia  di discriminazione razziale, etnica e religiosa ed, in particolare:

- la violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive;

- il lancio di materiale pericoloso;

- lo scavalcamento e l’ invasione di campo;

- il possesso di artifizi pirotecnici (razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, ecc.);

- gli atti di violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive;

- l’introduzione – esposizione di  striscioni e cartelli che comunque incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce.

- l’ostentazione di simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;

- l’effettuazioni di cori volgari e/o razzisti.

L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio  a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme si cui sopra. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali nello stadio, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento, potrà essere denunciato all’Autorità e sarà passibile di divieto si accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Videosorveglianza e trattamento dei dati.

Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione video delle immagini, posizionato sia all’interno che all’esterno dell’impianto. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni sarà  effettuato secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, a tal fine si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è la Società Calcio Portogruarosummaga S.r.l. Il club è tenuto a conservare i dati e i supporti di registrazione fino a 7 (sette) giorni dell’evento, trascorsi i quali verranno cancellati.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA:

  • Mantenere la calma e seguire le indicazioni del più vicino Steward;
  • Percorre le vie di fuga nel senso indicato, in modo spedito, ma senza correre;
  • Dare puntuale attuazione alle procedure previste dal piano di emergenza predisposto dalla Società Calcio Portogruarosummaga;
  • Lasciare libere le vie di esodo e le uscite di sicurezza;
  • Non rientrare nell’area evacuata, fino a quando ciò non sarà autorizzato dai Vigili del Fuoco.
 

Il presente Regolamento, approvato dal Gruppo Operativo Sicurezza  è soggetto a possibili variazioni in conseguenza dell’entrata in vigore di nuove disposizioni amministrative e normative .


  Calcio Portogruaro Summaga srl - ©Tutti i diritti sono riservati